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RISTRUTTURAZIONE PISCINA 2018

Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio – vantaggi fiscali anche per le piscine

Nel testo a seguire sono indicati tutti i dettagli per capire chi può usufruirne dell’agevolazione fiscale, per quali interventi, quali sono le spese ammesse all’agevolazione e quali sono i documenti necessari

Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.
La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Anche per le spese effettuate nell’anno 2018, la Legge di Bilancio ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. Dal 2018, tuttavia, la stessa legge di bilancio ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea  le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.  L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. A titolo esemplificativo:

  1. il proprietario
  2. il nudo proprietario e/o l’usufruttuario
  3. colui che detiene il diritto di abitazione
  4. il comodatario
  5. il locatario
  6. i soci di cooperativa a proprietà divisa ed indivisa
  7. i soci delle società semplici
  8. gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce

Per quali interventi

Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): – manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE

  1. Le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori in senso stretto,
  2. le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  3. le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  4. le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  5. le spese per l’acquisto dei materiali
  6. il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  7. le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  8. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
  9. gli oneri di urbanizzazione
  10. gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Anche in ambito piscine la detrazione è applicabile solo per i lavori di ristrutturazione e non per le nuove installazioni di piscine ed è essenziale distinguere tra le piscine che insistono su singole unità abitative da quelle condominiali.

Per gli interventi sulle singole unità abitative sono ammessi tutti gli interventi di rifacimento modificando i caratteri preesistenti: vale a dire che quando si interviene a ristrutturare apportando modifiche sostanziali la spesa è ammessa.

In particolare, allorquando si modifica la situazione preesistente (prima non c’erano ed ora si) è possibile far rientrare nella detrazione 50%, varie tipologie di interventi:

  • Intervento estetico: sono i lavori finalizzati a rendere più bella la piscina (ad esempio, la sostituzione del rivestimento interno della struttura modificandolo con uno di diversa fattura, del bordo vasca e della pavimentazione con tipologie del tutto nuove rispetto a prima, l’installazione di nuovi accessori per il benessere e il divertimento come trampolini, sistemi di illuminazione, pompe o idromassaggi);
  • Intervento funzionale: si intendono i lavori che contribuiscono a migliorare l’efficienza e le performance della piscina (rifacimento di nuovo impianto di riscaldamento differente al precedente, nuova disinfezione dell’acqua tramite elettrolisi al sale, nuove e diverse pompe, nuovi trattamenti di pulizia dell’acqua);
  • Interventi sugli impianti: sono i lavori rivolti alla sostituzione delle tubazioni, dei sistemi di filtrazione, degli accessori vasca allorquando vengono rinnovati con nuove modificando i caratteri preesistenti.

Per gli interventi sulle parti condominiali, sono ammessi in aggiunta agli interventi di cui sopra anche i lavori di riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti.

Vale a dire che o si fanno interventi di ristrutturazione nei quali si modificano i caratteri preesistenti (vedi caso sopra) ovvero se si mantiene la vecchia struttura si possono fare anche interventi di mera riparazione senza essere costretti a modificare le caratteristiche e di conseguenza anche la sostituzione di un singolo pezzo (pompa, trampolino, sostituzione impianto rifacendolo uguale al precedente ecc. ) può essere considerato detraibile.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

COSA FARE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Per usufruire della detrazione, è necessario:

  1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati  dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 – pdf):

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

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